Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nell'articolo 10 è valutato in 400 milioni di euro per il primo anno, in 450 milioni di euro per il secondo anno, in 500 per il terzo, in 550 per il quarto, in 600 per il quinto e in 650 per il sesto anno a decorrere dall'esercizio 2006.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ripristinata l'imposta sulle successioni e donazioni, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      3. All'onere di cui al comma 1 si provvede per 650 milioni di euro con le entrate derivanti dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni stabilito dal comma 2 del presente articolo.